Art. 2.
(Ambiti operativi).

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e, comunque, adatta all'utente occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori ausili ottici, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione dei processi tecnologici di competenza medico-chirurgica.
      2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione o alla sostituzione di lenti e di occhiali, o parti di essi, quando richiesto dall'utente.
      3. L'ottico-optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione ed esecuzione di terapie in caso di condizioni patologiche.

 

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      4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
      5. L'ottico-optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero-professionale sia presso strutture sanitarie pubbliche, private o convenzionate, sia presso altre strutture imprenditoriali.