1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e, comunque, adatta all'utente occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori ausili ottici, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione dei processi tecnologici di competenza medico-chirurgica.
2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione o alla sostituzione di lenti e di occhiali, o parti di essi, quando richiesto dall'utente.
3. L'ottico-optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione ed esecuzione di terapie in caso di condizioni patologiche.